La Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 9180 del 10 marzo 2026 ha stabilito che, in caso di peculato, commesso da un delegato alle vendite in procedure esecutive, il reato si perfezioni nel luogo in cui si trova il conto corrente della procedura (o quello dove viene deviato il denaro), da cui viene distratto il denaro tramite home banking, e non il luogo in cui viene impartito l’ordine.
Il caso riguarda un professionista, delegato alle vendite, nell’ambito di procedure esecutive, pendente davanti al Tribunale di Napoli e Varese, che aveva aperto conti correnti presso un istituto bancario di Napoli, su cui sono, poi, state trasferite le somme relative alle due procedure, somme che, in seguito, sono state da lui dirottate, mediante bonifici, su un conto corrente personale presso un istituto bancario di Torre del Greco.
La Corte ha confermato il principio, secondo cui il reato di peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della ‘res’ o del denaro, da parte dell’agente. richiamando la giurisprudenza in materia (SS.UU. n.38691 del 26 giugno 2009, Caruso, Cass, sez. VI, n.16765 del 18 novembre 2019, Boggione), sostenendo che il momento appropriativo coincida con quello in cui si realizza la certa interversione del titolo del possesso (Cassa, sez. VI, n.5233 del 19 novembre 2019, Boggione).
L’utilizzo dell’home banking non sposta la competenza territoriale, e, quindi, il reato si perfeziona, ove risiede il conto da cui viene effettuato il bonifico appropriativo.
La competenza territoriale, pertanto, si radica nel luogo in cui si consuma il reato, per effetto della condotta che costituisce interversione del titolo del possesso.
Si sostiene che il reato di peculato presuppone la disponibilità materiale o, anche, solo giuridica del bene e che, nel caso di specie, la disponibilità aveva ad oggetto i conti correnti, su cui affluivano le somme inerenti allo svolgimento dell’incarico, posto che non si trattava di conti online, ma di ordinari conti correnti bancari, era individuabile il luogo fisico, ove tali conti erano stati aperti e in cui le somme erano movimentate.
Si riteneva che “l’interversione del titolo del possesso fosse ravvisabile nel momento in cui il ricorrente, a mezzo bonifici istantanei, aveva, di fatto e irrevocabilmente, conferito alle somme, affluite sui conti, una diversa destinazione da quella, fisiologicamente, connessa all’espletamento dell’incarico, così imprimendo a quelle somme, lo stigma del distacco dal perseguimento della pubblica funzione”.
E quindi, che l’interversione appropriativa si sia verificata nel luogo in cui le somme erano accumulate e gestite e in cui si è realizzato l’effetto del mutamento del titolo della loro disponibilità, in conseguenza della diversa destinazione ad esse conferita.
Non rileva, secondo la Cassazione, il luogo da cui il ricorrente aveva disposto i bonifici, sia pure a mezzo di home banking e neanche il luogo di definitiva destinazione delle somme. In quanto, da un lato, l’ordine era proiettato verso il luogo di concreta gestione delle somme e, quindi, di reale disponibilità delle stesse e, dall’altro, che il trasferimento delle somme al conto corrente personale del ricorrente, era null’altro che l’effetto dell’atto di interversione, materializzatosi attraverso il conferimento della diversa destinazione.
Ilaria Li Vigni