Cassazione, sez. VI penale, n.27815725 in tema di misure cautelari

La Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza n. 27815, emessa in data 12 giugno 25 e depositata in data 30 luglio 25, in tema di misure cautelari, ha affermato che l’applicazione di una misura coercitiva, da parte del Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, non dev’essere preceduta, nei casi di cui […]

La Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza n. 27815, emessa in data 12 giugno 25 e depositata in data 30 luglio 25, in tema di misure cautelari, ha affermato che l’applicazione di una misura coercitiva, da parte del Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, non dev’essere preceduta, nei casi di cui all’art.291, comma 1 quater, c.p.p., dall’interrogatorio preventivo dell’indagato.

Il caso riguardava la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva applicato le misure cautelari della custodia in carcere e dell’obbligo di dimora a due indagati, respingendo la richiesta di applicazione di misura cautelare per il pericolo di reiterazione di reati. Il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza di applicazione di misura cautelare, ritenendo insussistente il pericolo di fuga e il pericolo di inquinamento probatorio, prima di pronunciarsi, avendo l’obbligo di disporre l’interrogatorio preventivo degli indagati.

Gli indagati avevano proposto ricorso in Cassazione, deducendo, tra i vari motivi di annullamento, la violazione dell’art. 292, comma 3-bis, c.p.p., in quanto il Tribunale non aveva disposto l’interrogatorio preventivo, prima di applicare la misura cautelare per il pericolo di reiterazione di reati, e violazioni in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari.

La Cassazione ha stabilito che il diritto al contraddittorio anticipato e quello di difesa sono assicurati dalla possibilità, per il predetto, di comparire all’udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato.

Tale decisione stabilisce il  principio chiave, secondo cui il Tribunale del riesame può applicare una misura coercitiva senza interrogatorio preventivo dell’indagato, se si applica l’art. 291, comma 1 quater c.p.p. (che prevede casi specifici). 

In materia di misure cautelari personali, l’ordinanza applicativa della misura cautelare è nulla quando il Tribunale, nel riesame dell’interrogatorio preventivo degli indagati, non procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65 c.p.p., prima di disporre la misura cautelare per il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, in violazione dell’art.274, comma 1, lettera c. c.p.p.

Il novellato art.291, comma 1 quater c.p.p., introdotto dalla L. 9 agosto 2024, n. 114, prevede l’obbligo di interrogatorio preventivo, nel caso in cui il giudice intenda applicare la misura per pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, stabilendo che l’ordinanza applicativa della misura cautelare è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1-quater c.p.p.

La violazione di tale disposizione è sanzionata con la nullità ai sensi dell’articolo 292, comma 3-bis c.p.p.

L’istituto del contraddittorio preventivo era già noto all’ordinamento con riferimento all’applicazione di misure nei procedimenti in materia di responsabilità amministrativa degli enti e alla sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio.

La nuova previsione non coincide con quella relativa alla misura interdittiva, in quanto, nel primo caso, il giudice deve procedere all’interrogatorio prima di disporre la misura, mentre nel secondo caso vi procede prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero.

L’ordinanza cautelare deve contenere, sempre a pena di nullità ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 292 c.p.p., anche una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio.

Viene così realizzata una fattispecie processuale in cui il contraddittorio, anticipato con il possibile destinatario della misura coercitiva è un elemento fondante dell’esercizio del potere cautelare, concorrendo a formare il convincimento del giudice.

I giudici di legittimità rilevano che” L’interrogatorio preventivo non è previsto nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari respinga l’istanza del pubblico ministero, come accaduto nel caso di specie, poiché la ratio della norma mira a garantire all’indagato un pieno contraddittorio anticipato attraverso un subprocedimento che prevede il deposito degli atti e il diritto a prova visioni, anche nel giudizio di appello promosso dal pubblico ministero, trattandosi di procedimento in cui sono pienamente garantiti sia il contraddittorio sia il diritto di difesa dell’indagato.”

E concludono osservando che la medesima ratio ispiratrice dell’istituto dell’interrogatorio preventivo, oggi previsto dal novellato art. 291 c.p.p. anche per la misure coercitive, consente, infatti, di estendere tali argomentazioni anche all’ipotesi dell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare coercitiva.

Ilaria Li Vigni