Cassazione, sez. VI penale, n.8927/25 archiviazione in presenza di prescrizione, abnorme la valutazione di colpevolezza.

Archiviazione in presenza di prescrizione: abnorme la valutazione di colpevolezza E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione sesta penale, nei confronti della persona presentata come colpevole in un decreto di archiviazione, in presenza di prescrizione, ritenendo che abbia diritto a presentare ricorso in Cassazione, se non possa rivolgersi al giudice di riferimento.      La […]

Archiviazione in presenza di prescrizione: abnorme la valutazione di colpevolezza

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione sesta penale, nei confronti della persona presentata come colpevole in un decreto di archiviazione, in presenza di prescrizione, ritenendo che abbia diritto a presentare ricorso in Cassazione, se non possa rivolgersi al giudice di riferimento.     

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n.8927/2025, emessa in data 28 gennaio 25 e depositata in data 4 marzo 25, in tema di impugnazioni, ha affermato che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024, il provvedimento di archiviazione per avvenuta estinzione del reato conseguente alla sua prescrizione, che contiene affermazioni sulla sussistenza dello stesso e sulla colpevolezza dell’indagato, è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, nel caso in cui ratione temporis non sia impugnabile con il rimedio previsto dall’art. 115-bis cod. proc. pen.

La Corte di Cassazione, pertanto, ha annullato il decreto di archiviazione, emesso dal Tribunale di Lecce nei confronti di un magistrato indagato per corruzione in atti giudiziari e traffico di influenze illecite.

La Corte ha ritenuto che il decreto di archiviazione fosse viziato da “abnormità” in quanto il giudice, nel disporre l’archiviazione per intervenuta prescrizione, aveva

espresso valutazioni sulla colpevolezza dell’indagato, violando il suo diritto alla presunzione di innocenza.

Il caso ha origine dalle accuse di un imprenditore, secondo cui il magistrato avrebbe ricevuto denaro per favorire la risoluzione di alcune controversie con l’Agenzia delle Entrate.

Il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione di alcuni reati e per mancanza di riscontri oggettivi per altri.

Il Giudice delle indagini preliminari aveva accolto la richiesta, disponendo l’archiviazione del caso.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha accolto il ricorso dell’indagato, ritenendo che il decreto di archiviazione fosse abnorme in quanto conteneva valutazioni sulla colpevolezza dell’indagato, pur in presenza della prescrizione.

La Corte ha, quindi, annullato il decreto e rinviato gli atti al Tribunale di Lecce per una nuova valutazione.

Milano, 9 aprile 25