Corte Costituzionale n.56/25 illegittimità costituzionale art.69 bis c.p. in relazione alla circostanza attenuante ex art.625 bis c.p.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 56, in data 24 marzo 25, depositata in data 22 aprile 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, IV comma codice penale, nella parte in cui impedisce alla circostanza attenuante ex art. 625-bis codice penale (collaborazione del reo) di prevalere sulla recidiva reiterata prevista ex art.99, IV comma codice penale.  […]

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 56, in data 24 marzo 25, depositata in data 22 aprile 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, IV comma codice penale, nella parte in cui impedisce alla circostanza attenuante ex art. 625-bis codice penale (collaborazione del reo) di prevalere sulla recidiva reiterata prevista ex art.99, IV comma codice penale. 

E quindi, in sostanza, ha stabilito che la collaborazione del reo può essere considerata prevalente sulla recidiva reiterata, contrariamente a quanto previsto dalla norma precedente. 

Il giudice a quo, il Tribunale di Perugia, che ha sollevato la questione di costituzionalità, in riferimento a un caso di furto in abitazione, riteneva che il divieto di prevalenza dell’attenuante sulla recidiva violasse il principio di proporzionalità della pena, sia nella sua funzione rieducativa che retributiva.

La Corte, accogliendo tale argomentazione, ha ritenuto che il divieto di prevalenza dell’attenuante della collaborazione sulla recidiva reiterata violasse il principio di proporzionalità della pena, in quanto impediva una valutazione individualizzata della condotta del reo e della sua volontà di ravvedimento. 

E ha sottolineato che la collaborazione con la giustizia rappresenti un segnale positivo

di ravvedimento che merita di essere, adeguatamente, considerato nel giudizio di commisurazione della pena. 

La sentenza, pubblicata in data 22 aprile 25, produce, quindi, effetti immediati e

la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia e non può più essere applicata. 

In sintesi, la Corte Costituzionale ha stabilito che il divieto di prevalenza dell’attenuante della collaborazione sulla recidiva reiterata è incostituzionale, riconoscendo che,  in alcuni casi, la collaborazione del reo meriti una valutazione prioritaria rispetto alla recidiva reiterata, soprattutto in relazione alla funzione rieducativa della pena. 

La pronuncia in questione, quindi, è volta a garantire una maggiore flessibilità nel trattamento sanzionatorio, consentendo al giudice di valutare, caso per caso, la prevalenza dell’attenuante della collaborazione sulla recidiva reiterata. 

Gli effetti della sentenza si presentano come segue.

In primis, rendendo irrilevante il divieto di prevalenza dell’attenuante sulla recidiva, si apre la possibilità per i giudici, nei casi futuri, di valutare, caso per caso, la prevalenza dell’attenuante sulla recidiva.

Inoltre, i giudici avranno maggiore flessibilità nel determinare la pena, potendo riconoscere la prevalenza dell’attenuante della collaborazione anche in presenza di recidiva reiterata.

E infine, la sentenza mira a rafforzare la funzione rieducativa della pena, riconoscendo che la collaborazione del reo può essere un fattore importante nel suo percorso di reinserimento sociale. 

Significativo l’impatto della sentenza sui processi penali in itinere e sui futuri, in tutti i casi in cui si configuri il concorso tra la circostanza attenuante della collaborazione e la recidiva reiterata. 

Ilaria Li Vigni