Recidiva – Cassazione, VI sezione n.38547/25

Sul pericolo di recidiva ai fini cautelari: una sentenza della Cassazione, sesta sezione. La sesta sezione della Cassazione, con la pronuncia n.38547/25, udienza 23 ottobre 25, ha precisato, in relazione all’esigenza cautelare di cui all’ art. 274, comma 1, lett. c), c. p. p., quanto segue. “Non è richiesta la prova dell’imminenza del pericolo di […]

Sul pericolo di recidiva ai fini cautelari: una sentenza della Cassazione, sesta sezione.

La sesta sezione della Cassazione, con la pronuncia n.38547/25, udienza 23 ottobre 25, ha precisato,

in relazione all’esigenza cautelare di cui all’ art. 274, comma 1, lett. c), c. p. p., quanto segue.

“Non è richiesta la prova dell’imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma deve

permanere la situazione di fatto che ha reso possibile, o comunque ha agevolato, la commissione del

delitto per cui si procede in ragione delle peculiarità del caso di specie”.

Il testo della pronuncia precisa che, in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di

cassazione è tenuta a verificare, esclusivamente, se il giudice di merito abbia, adeguatamente, dato conto

delle ragioni che hanno permesso l’applicazione della misura e che, nella specie, non è contestata la

gravità indiziaria,  che l’ordinanza impugnata ha, correttamente, desunto la pericolosità sociale del

ricorrente dall’apprezzamento prognostico di fatti oggettivi, quali le specifiche modalità, le circostanze

del fatto e la sua personalità.

I giudici hanno chiarito che, in materia di misure cautelari, la valutazione della pericolosità sociale non

può essere astratta, ma deve basarsi su un’analisi prognostica di fatti oggettivi, che, nel caso specifico,

era, non solo la quantità di stupefacente, ma l’intero contesto in cui si inseriva la vicenda processuale.

La Corte ha preso in esame elementi quali, le modalità organizzative, che dimostravano pianificazione e

professionalità criminale non occasionali, il contesto criminale, che rilevava una chiara modalità di

inserimento dell’indagato in un più ampio e strutturato contesto criminale e, infine, l’inadeguatezza di

altre misure cautelari, quali  gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, a causa

dell’inserimento, dell’indagato,  in una rete criminale.

Inoltre, la Corte ha specificato che, pur in assenza di precedenti penali, la gravità e le modalità del fatto

delineano la personalità dell’indagato, incline al crimine e ben inserita in circuiti illeciti.

Ugualmente aver reso confessione, in stato di flagranza e il rispetto di una misura afflittiva meno grave

si possono considerare elementi sufficienti a escludere la pericolosità attuale.

Gli elementi di fatto desunti nell’iter processuale, hanno determinato i giudici a ritenere la sussistenza

delle esigenze cautelari nel loro massimo grado, riscontrando l’evidente inserimento dell’indagato

in un più ampio contesto criminale, la non occasionalità delle sue condotte e la sussistenza

di una sua vera e propria attività organizzata, tutti elementi tali da escludere l’adeguatezza degli arresti

domiciliari, che, comunque non impedirebbero contatti, anche mediati, con eventuali complici pur nella

prospettiva di evitare il pericolo di inquinamento probatorio.

In tal modo, la pronuncia, “con argomenti del tutto coerenti rispetto agli elementi investigativi

raccolti e, valorizzando non solo i rilevantissimi quantitativi di droga e la modifica dell’autovettura per

nascondere le partite di droga da trasportare, ma anche la quantità di denaro e soprattutto la detenzione

di un’arma rubata, ha dato conto della pericolosità dell’indagato, tale da neutralizzare il suo stato di

incensuratezza e la sua personalità, aderendo ai principi affermati al riguardo da questa Corte di

legittimità, in ordine all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo cui non è richiesta la prova

dell’imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma deve permanere la situazione di fatto

che ha reso possibile, o comunque ha agevolato, la commissione del delitto per cui si procede in

ragione delle peculiarità del caso di specie ( come disposto da Cass, sez. 3,n. 9041 del 15/02/2022).

Ilaria Li Vigni