Messa alla Prova minorile esclusione non retroattiva.

L’esclusione della messa alla prova minorile, introdotta dal decreto Caivano, non si può applicare retroattivamente. La Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 4 Febbraio, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari. Tale decisione ha dichiarato inammissibili le questioni per […]

L’esclusione della messa alla prova minorile, introdotta dal decreto Caivano, non si può applicare retroattivamente. La Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 4 Febbraio, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari.

Tale decisione ha dichiarato inammissibili le questioni per contrasto con l’art. 32, comma 2, Costituzione, dell’art. 28, comma 5 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, introdotto dal c.d. decreto Caivano, che esclude la messa alla prova minorile, nei confronti degli imputati per i diritti di violenza sessuale, ex articolo 609 bis e di violenza sessuale di gruppo ex articolo 609 octies c.p., limitatamente alle ipotesi aggravate ex art 609 ter c.p.  Il giudice a quo lamentando il contrasto con l’articolo 31, secondo comma, della costituzione, del comma 5 bis, inserito nell’articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica, numero 448 del 1988, che ha precluso la messa alla prova, nel processo minorile, per gli imputati di alcuni delitti, tra cui la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo aggravate.

Nel procedimento, svoltosi in sede di udienza preliminare, era stata formulata richiesta di ammissione alla prova, dalla difesa di due minorenni, indagati di reati sessuali, commessi prima delle entrate in vigore della nuova norma, quando non esistevano preclusioni fondate sul titolo di reato. La questione, formulata in relazione a procedimenti per fatti precedenti all’entrata in vigore della nuova disciplina, è stata sollevata in base alla considerazione del noto principio tempus regit actum. La Corte costituzionale ha affermato che l’interpretazione del giudice a quo non può essere condivisa, perché alla messa alla prova, istituto importante e qualificante del processo penale minorile, si deve riconoscere una dimensione sostanziale, da ricondurre nella disciplina dell’articolo 25, secondo comma, della Costituzione e dell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), riconducendola al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole.

  12 febbraio 2025  Ilaria Li Vigni