di Ilaria Li Vigni su Italia 29 aprile 2024
Non sono applicabili alla prevenzione le regole di notificazione del procedimento in appello.
applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia dell’inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l’applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
La Corte di Appello di Firenze (Sezione misure di prevenzione) aveva aggravato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. già adottata dal Tribunale di Firenze.
La misura era applicata in considerazione della pericolosità generica ex art. 1 lett. c), d. lgs. 159/2011 e, in particolare, di precedenti penali per tentato furto in abitazione a carico dell’imputato e carichi pendenti per resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina in danno di militari italiani, porto illegale di coltello e danneggiamenti plurimi.
L’aggravamento della misura disposto dalla Corte di appello disponeva la durata della sorveglianza speciale da anni due ad anni quattro, con il divieto di soggiorno nel Comune di Firenze e l’obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria.
Avverso il decreto di aggravamento, è stato proposto ricorso per Cassazione deducendo, in via preliminare (e per ciò che in questa sede rileva), l’ammissibilità del ricorso stesso, evidenziando che al procedimento di prevenzione non si debba applicare l’art. 581, commi 1-ter e quater cod. proc. pen., avente ad oggetto la necessità per il difensore di depositare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio e di munirsi dello specifico mandato ad impugnare, nel caso di assenza.
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, rileva che, in materia di impugnazione, i precetti normativi sono di stretta interpretazione e che ciò preclude, come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a casi affini, l’estensione di regole dettate, a pena di inammissibilità, in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento.
La Suprema Corte fa espresso riferimento all’introduzione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. con il d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia), il quale “restringe l’ambito applicativo delle previsioni in esame alle impugnazioni proposte, in sede di merito o legittimità, avverso le sentenze, sì da coordinare l’introducenda disciplina con quella propria del processo in assenza, tipica del processo di cognizione e non anche di quello di prevenzione, e da preservare, al contempo, il principio di ragionevole durata del processo“.
In conclusione, la decisione della Corte di Cassazione evidenzia un’importante interpretazione dei precetti normativi in materia di impugnazione, sottolineando la stretta interpretazione che ne preclude l’estensione in contesti procedurali non contemplati, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte fa riferimento all’introduzione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., in linea con la riforma Cartabia, circoscrivendo l’ambito applicativo delle previsioni alle impugnazioni proposte contro le sentenze. Questo approccio si allinea con quanto stabilito dalla legge delega n. 134 del 27 settembre 2021, contribuendo così a garantire coerenza e chiarezza nel contesto processuale.
Inoltre, tale conclusione trova ulteriore riscontro “nella disciplina transitoria prevista dall’art. 89, comma 3, d. lgs. cit. che, nel prevedere, tra l’altro, che le disposizioni dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., si applicano alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto, sembra escludere dal loro ambito applicativo le impugnazioni, quale quella di cui qui si discute, volte a sindacare la legittimità di provvedimenti emessi in forma diversa dalla sentenza“.
Il ricorso, è stato ritenuto dalla Corte ammissibile in rito, ma inammissibile per quanto riguarda i motivi perché fondati su censure manifestamente infondate.