Impresa familiare allargata. La disciplina va applicata anche al convivente di fatto

Ilaria Li Vigni 30 settembre 2024 Sono illegittimi gli articoli. 230 bis e 230 ter del codice civile nella parte in cui escludono l’applicabilità della disciplina dell’impresa familiare al convivente di fatto. Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella […]

Ilaria Li Vigni 30 settembre 2024

Sono illegittimi gli articoli. 230 bis e 230 ter del codice civile nella parte in cui escludono l’applicabilità della disciplina dell’impresa familiare al convivente di fatto.

Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella in cui collabora anche il «convivente di fatto».

Conseguentemente, ha dichiarato anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile che accorda al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta rispetto a quella garantita dall’art. 230 bis per il familiare.

Il caso che ha portato alla storica pronuncia ha riguardato una convivente che aveva avviato un’attività commerciale e aveva prestato attività lavorativa a favore di un soggetto già coniugato con altra donna, dal 2004 al 2012, anno del decesso di quest’ultimo. La Corte di Cassazione aveva chiesto l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite che aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale.

Il rimettente aveva, infatti, sottolineato come l’esclusione del convivente more uxorio dall’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del codice civile e la non applicabilità retroattiva dell’art. 230 ter del codice civile si ponesse in contrapposizione all’art. 2 della Costituzione che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, nonché dell’art. 4 della Costituzione il quale “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro” come strumento non solamente di guadagno, ma anche di affermazione della propria personalità e degli artt. 35 e 36 della Costituzione che, rispettivamente, tutelano il lavoro e riconoscono il diritto ad una “retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro”.

La normativa si porrebbe anche in contrasto con normative comunitarie (art. 9CDFUE) e pattizie (artt. 8 e 12 CEDU), le quali riconoscono e tutelano sia il diritto di sposarsi che quello di formare una famiglia indipendentemente dal matrimonio.

La Corte costituzionale ha accolto le questioni rilevando che, in una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale, comune ed europea, che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.

Rimangono le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio; ma quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni. Tale è il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione; diritto che, nel contesto di un’impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta, rischiando altrimenti di essere inesorabilmente attratta nell’orbita del lavoro gratuito.

La Corte – nel sottolineare che la tutela del lavoro è strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare – ha ritenuto, quindi, irragionevole la mancata inclusione del convivente di fatto nell’impresa familiare.

All’ampliamento della tutela apprestata dall’art. 230-bis del codice civile al convivente di fatto è conseguita l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile, che – nell’attribuire allo stesso una tutela ridotta, non comprensiva del riconoscimento del lavoro nella famiglia, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell’impresa familiare – comporta un ingiustificato e discriminatorio abbassamento di protezione.

La Corte costituzionale ha accolto le questioni rilevando che, in una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale, comune ed europea, che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.

Rimangono le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio; ma quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni. Tale è il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione; diritto che, nel contesto di un’impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta, rischiando altrimenti di essere inesorabilmente attratta nell’orbita del lavoro gratuito.