Lo ha stabilito la Consulta con un’ordinanza, la n.14 del 24 gennaio 2024.
Le motivazioni appaiono, ad avviso di chi scrive, logiche e coerenti da un punto di vista formale, forse con qualche dubbio interpretativo con riguardo alle norme costituzionali asseritamente violate.
Il Tribunale penale di Catania ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell’esecuzione della pena non possa essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis del codice penale.
Il Giudice rimettente si è pronunciato nell’ambito di un incidente di esecuzione per ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione relativo a una sentenza di condanna, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di due anni di reclusione e trecento euro di multa per il delitto di furto in abitazione.
Secondo il Tribunale di Catania, il divieto di sospendere l’ordine di esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione produrrebbe una non giustificabile disparità di trattamento sanzionatorio – risultante dalle diverse modalità esecutive della pena – rispetto al più grave delitto di rapina, in relazione al quale tale sospensione è invece consentita.
Si riserverebbe in questo modo, al primo delitto, caratterizzato da «un’aggressione puramente patrimoniale», un trattamento di più intenso rigore afflittivo del secondo, nel quale vi è altresì una «aggressione consumata al bene incolumità individuale».
Da qui, secondo il Giudice a quo, una contraddizione tra la norma e gli articoli 3 e 27 della Costituzione.
La Corte premette che la norma (art. 656, comma 9, lettera a c.p.p.) «trova […] la propria ratio nella discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall’autore di un simile reato».
La particolare gravità del fatto e la speciale pericolosità soggettiva del suo autore, dimostrate dall’ingresso non autorizzato nei luoghi predetti al fine di commettervi un furto, non vengono meno per il solo fatto che l’autore non abbia usato violenza nei confronti di alcuno.
Non si è di fronte, pertanto, a un irragionevole automatismo legislativo: «il legislatore, infatti, ha, con valutazione immune da censure sul piano costituzionale, ritenuto che – indipendentemente dalla gravità della condotta posta in essere dal condannato, e dall’entità della pena irrogatagli – la pericolosità individuale evidenziata dalla violazione dell’altrui domicilio rappresenti ragione sufficiente per negare in via generale ai condannati per il delitto in esame il beneficio della sospensione dell’ordine di carcerazione, in attesa della valutazione caso per caso, da parte del tribunale di sorveglianza, della possibilità di concedere al singolo condannato i benefici compatibili con il suo titolo di reato e la durata della sua condanna».
Ed è, pertanto, insussistente il lamentato contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., dal momento che la valutazione individualizzata rispetto alla possibile concessione dei benefici penitenziari resta pur sempre «demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame dell’istanza di concessione dei benefici, che il condannato può comunque presentare una volta passata in giudicato la sentenza che lo riguarda.
Per queste argomentazioni, ritiene la Corte che le questioni sollevate debbono essere ritenute manifestamente infondate, ferma restando l’opportunità – già segnalata in altre pronunce recenti della Consulta– che il legislatore intervenga a rimediare alla «incongruenza cui può dar luogo il difetto di coordinamento attualmente esistente tra la disciplina processuale e quella sostanziale relativa ai presupposti per accedere alle misure alternative alla detenzione, in relazione alla situazione dei condannati nei cui confronti non è prevista la sospensione dell’ordine di carcerazione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ai quali – tuttavia – la vigente disciplina sostanziale riconosce la possibilità di accedere a talune misure alternative sin dall’inizio dell’esecuzione della pena».
19 febbraio 2024 Ilaria Li Vigni