di Ilaria Li Vigni
Pubblicato su Italia Oggi il 13 Febbraio 2023
Incompetenza del giudice non costituisce freno a mandato
L’incompetenza del giudice che ha emesso il mandato di arresto europeo non è un valido motivo di rifiuto di darne esecuzione. Questo il principio di diritto e l’affermazione di fondo, contenuti nella sentenza della Corte di giustizia europea relativa alla causa C-158/21 in data 31 gennaio 2023, che vede coinvolta la Corte suprema spagnola, richiedente l’arresto di dissidenti catalani, al Giudice belga. Quest’ultimo ha rilevato che l’autorità giurisdizionale spagnola non aveva, in effetti, competenza a giudicare le persone ricercate per cui era stato emesso il predetto mandato di arresto.
La Corte Ue, tuttavia, spiega le modalità dell’esame che deve svolgere il giudice richiesto dell’esecuzione, sulla legittimità del mandato di arresto. Deve essere verificato, prima di tutto, in via generale, se esista un rischio reale di violazione del diritto a un equo processo, a causa dell’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone, di cui faccia parte la persona interessata. L’esame va concluso, poi, applicando le stesse garanzie al caso concreto. Ovvero se, alla luce della situazione individuale della persona ricercata, della natura del reato e del contesto fattuale, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che la persona, di cui trattasi, corra dei rischi in caso di consegna allo Stato membro emittente.
L’autorità giudiziaria richiesta potrà rifiutare l’esecuzione, fondandosi anche sull’eventuale difetto di competenza dell’organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata, ma solo in un caso specifico. Ovvero che l’autorità giudiziaria stessa concluda per la sussistenza di carenze sistemiche, nello Stato membro emittente, a garanzia del diritto della persona a un equo processo o di un manifesto difetto di competenza dell’organo giurisdizionale.
La Corte chiarisce che, sulla base dell’obbligo di leale cooperazione, il rifiuto di esecuzione, fondato su un ipotetico difetto di competenza dell’organo giurisdizionale, chiamato a giudicare la persona ricercata, debba essere preceduto da richiesta di informazioni complementari, all’autorità giudiziaria emittente, conformemente a quanto prevede la decisione quadro in materia. In ultimo luogo, la Corte statuisce che è possibile emettere diversi mandati di arresto europeo nei confronti di persona ricercata, al fine di ottenerne la consegna da parte di uno Stato membro, dopo che l’esecuzione di un primo mandato di arresto nei confronti di tale persona sia stata negata.
Resta inteso che, anche l’esecuzione di un nuovo mandato non deve comportare violazione dei diritti fondamentali della persona ricercata e l’emissione del medesimo deve rivestire un carattere proporzionato. Tutte le suddette verifiche devono essere svolte dall’autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto, con modalità approfondite, sia da un punto di vista formale (carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro) sia da un punto di vista sostanziale (situazione individuale della persona ricercata, della natura del reato e del contesto fattuale).