La Corte Costituzionale cambia orientamento in materia di espulsione di stranieri.
Con la sentenza in data 17 ottobre 2024, n. 163, la Consulta ha operato un intervento che si discosta dalla giurisprudenza precedente, in relazione all’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale inerenti la competenza del giudice, laddove sollevate dal giudice dichiarato competente dalla Corte di Cassazione in seguito a un conflitto di competenza.
Tuttavia, ha anche offerto un’interpretazione tranchant dell’art.16, comma 4, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 con riferimento al quadro costituzionale.
La vicenda in esame ha avuto origine presso il Tribunale di Firenze, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, D. Lgs. n. 286/1998 (Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente).
La controversia verteva sulla valutazione del giudice competente a revocare la sanzione sostitutiva dell’espulsione Il giudice dell’esecuzione o quello chiamato a verificare il reato di reingresso illegittimo nel territorio dello Stato, secondo l’art. 13, comma 13-bis dello stesso testo unico?
La scelta del Giudice di rimettere la questione alla Corte costituzionale si basava sulla presunta violazione degli articoli 3, 24 e 27 Costituzione.
Nel decidere il conflitto di competenza, sollevato dal Tribunale di Trieste e nell’indicare come competente il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Firenze, la sentenza n. 21351/2023 della Corte di Cassazione ha indicato, nel giudice dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria competente a disporre la revoca della misura alternativa. Non ha precisato se l’illecito reingresso dello straniero espulso debba essere, autonomamente, accertato dallo stesso giudice dell’esecuzione, ovvero, se quest’ultimo sia tenuto, semplicemente, a prendere atto del relativo accertamento compiuto, con sentenza definitiva, dal giudice di cognizione competente.
La Consulta ha sostenuto come la Corte di Cassazione abbia posto, a base della propria decisione, la norma che individua, nel giudice dell’esecuzione, quello competente a disporre la revoca, ma, non ha espressamente enunciato quale norma obbligherebbe tale giudice a provvedere sull’istanza di revoca, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta l’illecito reingresso.
Secondo la Corte, l’art.16 comma 4 D. Lgs. 286(98 non è in contrasto con i parametri costituzionali enunciati.
La norma (b) si esporrebbe invece effettivamente ai rilievi di incompatibilità con la Costituzione evidenziati dal rimettente.
Tuttavia, un’imprescindibile esigenza di interpretazione conforme della stessa norma (a) impone di sciogliere l’alternativa relativa ai presupposti del provvedimento di revoca – alternativa sulla quale la Corte di Cassazione non si è espressa – in un senso diverso da quello posto dal rimettente a base delle proprie censure: e cioè nel senso che l’istanza di revoca potrà essere presentata al giudice dell’esecuzione, ed essere da questi accolta, soltanto sulla base dell’accertamento definitivo, da parte del giudice di cognizione competente, del delitto di illecito reingresso compiuto dallo straniero.
Questa soluzione interpretativa evita il contrasto con tutti i parametri costituzionali evocati, e consente alla Corte costituzionale di pervenire a una decisione di non fondatezza delle questioni all’esame.
Per questi motivi, la Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze.
7 novembre 2024 – Ilaria Li Vigni