Sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574-bis c.p.), infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla procedibilità d’ufficio

di Ilaria Li Vigni su Italia Oggi 13 maggio 2024 Con ordinanza del 20 giugno 2023, il Tribunale ordinario di Cuneo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero ex art. 574-bis cod. pen., nella parte in cui prevede che il reato sia perseguibile d’ufficio anziché a querela. […]

di Ilaria Li Vigni su Italia Oggi 13 maggio 2024

Con ordinanza del 20 giugno 2023, il Tribunale ordinario di Cuneo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero ex art. 574-bis cod. pen., nella parte in cui prevede che il reato sia perseguibile d’ufficio anziché a querela.

Con la sentenza n. 71 del 2024 – depositata il 23 aprile 2024 – la Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata, ritenendo che il rilievo pubblicistico dell’interesse protetto dai reati di sottrazione – che non è più correlato al mantenimento delle prerogative genitoriali, ma al rilevante allarme sociale determinato anche dalla difficoltà di ritrovare il minore all’estero e di ricondurlo in Italia – giustifichi la scelta del legislatore di differenziare il regime di perseguibilità delle fattispecie di sottrazione di cui agli artt. 574 e 574-bis cod. pen.

In origine, infatti, le fattispecie di sottrazione previste dall’art. 574 cod. pen. (sottrazione di persone incapaci) e dall’art. 573 cod. pen. (sottrazione consensuale di minorenni) erano volte a tutelare l’unità familiare e l’interesse dei genitori a mantenere il controllo sui figli minori.

Tuttavia, con l’evoluzione della coscienza sociale, la Consulta ha riconosciuto che l’art. 574 cod. pen. non tutela solo il diritto di chi esercita il potere-dovere di genitore, ma anche l’interesse del minore a vivere nel luogo di residenza abituale, secondo le determinazioni e indicazioni del genitore stesso, e ha individuato, quale oggetto di tutela del reato di sottrazione di minore, la responsabilità genitoriale esercitata nel preminente interesse del minore stesso.

In questo contesto si sarebbe inserito il nuovo delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen. che, nel sanzionare più severamente le condotte di sottrazione del minorenne che viene portato all’estero mediante la previsione di una fattispecie autonoma perseguibile di ufficio e per cui è prevista una pena più grave, avrebbe permesso di superare gli elementi di debolezza della disciplina previgente ovvero i limiti derivanti dalla perseguibilità a querela e dalla mancanza dei presupposti per procedere.

La questione, secondo la Corte, non è fondata.

L’art. 574-bis è stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 94 del 2009 e si inscrive in un più ampio quadro di risposte sanzionatorie che il legislatore ha inteso dare alle condotte criminose che coinvolgono i minori, tra cui figurano l’introduzione del delitto di accattonaggio con impiego di minori e le aggravanti del sequestro di persona a danno del minore o a danno del minore condotto o trattenuto all’estero.

Elemento specializzante della nuova fattispecie criminosa è il fatto che la conduzione o il trattenimento vengono realizzati all’estero, lontano dal luogo di residenza o dimora abituale del minore; e per questo il legislatore ha previsto una pena più severa che va da uno a quattro anni di reclusione, mentre la fattispecie prevista dall’art. 574 cod. pen. prevede la pena della reclusione da uno a tre anni.

Dalla descrizione delle condotte e dalla stessa collocazione dei reati, che – come si è detto – sono stati inseriti tra i delitti contro l’assistenza familiare, si evince che il bene protetto è l’interesse familiare connesso all’esercizio della responsabilità genitoriale, che ha subito un’evoluzione normativa e giurisprudenziale a partire dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151.

Il ricordato mutamento della disciplina denota il rilievo pubblicistico dell’interesse protetto dai reati di sottrazione, che non è più correlato al mantenimento delle prerogative genitoriali, ma al rilevante allarme sociale determinato anche dalla difficoltà di ritrovare il minore all’estero e di ricondurlo in Italia.

Pertanto, la discrezionalità del legislatore nel prevedere un diverso regime di perseguibilità dei due reati non è stata esercitata in maniera irragionevole.

In riferimento al ripristino dell’armonia familiare con l’altro genitore, che sarebbe consentito dalla remissione della querela, va considerata la deterrenza costituita dalla procedibilità d’ufficio, anche in considerazione di possibili condizionamenti psicologici che potrebbe subire il genitore denunciante in ordine alla rimessione della querela ove la norma lo consentisse.

Sono tutte queste ragioni che giustificano la scelta del legislatore di differenziare il regime di perseguibilità delle fattispecie di sottrazione di cui agli artt. 574 e 574-bis cod. pen. e determinano la non fondatezza della questione.

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