Sul pericolo di recidiva ai fini cautelari: una sentenza della Cassazione, sesta sezione.
La sesta sezione della Cassazione, con la pronuncia n.38547/25, udienza 23 ottobre 25, ha precisato,
in relazione all’esigenza cautelare di cui all’ art. 274, comma 1, lett. c), c. p. p., quanto segue.
“Non è richiesta la prova dell’imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma deve
permanere la situazione di fatto che ha reso possibile, o comunque ha agevolato, la commissione del
delitto per cui si procede in ragione delle peculiarità del caso di specie”.
Il testo della pronuncia precisa che, in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di
cassazione è tenuta a verificare, esclusivamente, se il giudice di merito abbia, adeguatamente, dato conto
delle ragioni che hanno permesso l’applicazione della misura e che, nella specie, non è contestata la
gravità indiziaria, che l’ordinanza impugnata ha, correttamente, desunto la pericolosità sociale del
ricorrente dall’apprezzamento prognostico di fatti oggettivi, quali le specifiche modalità, le circostanze
del fatto e la sua personalità.
I giudici hanno chiarito che, in materia di misure cautelari, la valutazione della pericolosità sociale non
può essere astratta, ma deve basarsi su un’analisi prognostica di fatti oggettivi, che, nel caso specifico,
era, non solo la quantità di stupefacente, ma l’intero contesto in cui si inseriva la vicenda processuale.
La Corte ha preso in esame elementi quali, le modalità organizzative, che dimostravano pianificazione e
professionalità criminale non occasionali, il contesto criminale, che rilevava una chiara modalità di
inserimento dell’indagato in un più ampio e strutturato contesto criminale e, infine, l’inadeguatezza di
altre misure cautelari, quali gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, a causa
dell’inserimento, dell’indagato, in una rete criminale.
Inoltre, la Corte ha specificato che, pur in assenza di precedenti penali, la gravità e le modalità del fatto
delineano la personalità dell’indagato, incline al crimine e ben inserita in circuiti illeciti.
Ugualmente aver reso confessione, in stato di flagranza e il rispetto di una misura afflittiva meno grave
si possono considerare elementi sufficienti a escludere la pericolosità attuale.
Gli elementi di fatto desunti nell’iter processuale, hanno determinato i giudici a ritenere la sussistenza
delle esigenze cautelari nel loro massimo grado, riscontrando l’evidente inserimento dell’indagato
in un più ampio contesto criminale, la non occasionalità delle sue condotte e la sussistenza
di una sua vera e propria attività organizzata, tutti elementi tali da escludere l’adeguatezza degli arresti
domiciliari, che, comunque non impedirebbero contatti, anche mediati, con eventuali complici pur nella
prospettiva di evitare il pericolo di inquinamento probatorio.
In tal modo, la pronuncia, “con argomenti del tutto coerenti rispetto agli elementi investigativi
raccolti e, valorizzando non solo i rilevantissimi quantitativi di droga e la modifica dell’autovettura per
nascondere le partite di droga da trasportare, ma anche la quantità di denaro e soprattutto la detenzione
di un’arma rubata, ha dato conto della pericolosità dell’indagato, tale da neutralizzare il suo stato di
incensuratezza e la sua personalità, aderendo ai principi affermati al riguardo da questa Corte di
legittimità, in ordine all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo cui non è richiesta la prova
dell’imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma deve permanere la situazione di fatto
che ha reso possibile, o comunque ha agevolato, la commissione del delitto per cui si procede in
ragione delle peculiarità del caso di specie ( come disposto da Cass, sez. 3,n. 9041 del 15/02/2022).
Ilaria Li Vigni