Sezioni Unite Cassazione n.10869/24 abnormità del rigetto di richiesta di incidente probatorio.

Le Sezioni Unite si sono pronunciate sull’abnormità del rigetto di richiesta di incidente probatorio Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n.10869 del 12 dicembre 2024, depositata in data 18 marzo 2025, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale “è viziato da abnormità ed é, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento, con cui […]

Le Sezioni Unite si sono pronunciate sull’abnormità del rigetto di richiesta di incidente probatorio

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n.10869 del 12 dicembre 2024, depositata in data 18 marzo 2025, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale “è viziato da abnormità ed é, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento, con cui il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, c.p.p.”

La motivazione è riferita alla non vulnerabilità della persona offesa e alla rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti presunti per legge.

La pronuncia riguarda la richiesta di incidente probatorio, da parte del Pubblico Ministero, di assumere la testimonianza della persona offesa, convivente dell’indagato, accusato del reato ex art. 572 c.p. maltrattamenti in famiglia. Tale richiesta era motivata dalla necessità di evitare il trauma da processo alla vittima che, a causa della violenza subita, era in condizione di vulnerabilità e, quindi,  non sottoporla alla c.d. vittimizzazione secondaria.   

Il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta, ritenendo che la persona offesa non fosse vulnerabile, in relazione alla sua maggiore età e alle denunce presentate in precedenza.  

La Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento, secondo cui l’art. 392, comma 1bis, prevede una presunzione di vulnerabilità per le vittime di determinati reati, tra cui i maltrattamenti in famiglia.

Ha, quindi, sostenuto l’obbligatorietà dell’incidente probatorio, nel caso in cui la richiesta riguardi la persona offesa vulnerabile, come previsto dall’art.392, comma 1 bis c.p.p.

Si è ritenuto che il rigetto della richiesta di incidente probatorio, da parte del Giudice delle indagini preliminari, basato su considerazioni sulla vulnerabilità della vittima, sia viziato da “abnormità strutturale” e quindi impugnabile in Cassazione.

Le Sezioni Unite hanno, pertanto, annullato l’ordinanza del Giudice senza rinvio e ordinato la trasmissione degli atti allo stesso per l’ulteriore corso del procedimento.